I consulenti che non aderiscono all’invito dell’Agenzia delle Entrate preferendovi un condono che si rivela impossibile, devono ritenersi responsabili ed, in quanto tali, sono tenuti a risarcire i danni al cliente in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di prove del fatto che, aderendo all’invito delle Entrate, si sarebbe potuto evitare l’accertamento.
Questo è quanto affermato dai giudici di merito lo scorso 9 maggio (cfr. Cass. Sent. n. 11213/2017) che hanno respinto il ricorso proposto dai consulenti chiamati a rispondere del loro operato.
Nel caso di specie si trattava di una società di consulenti, chiamata in causa dal titolare di una lavanderia-tintoria, a cui era stato conferito incarico di tenuta della contabilità.
Rispetto tale mandato - a parere del committente - il prestatore si era reso inadempiente.
L’oggetto del contendere era l’invito a comparire dell’Agenzia a cui i consulenti non avevano dato seguito, sebbene avessero ricevuto la documentazione dall’assistita, poiché avevano ritenuto preferibile (e consigliato) un condono che si era poi rivelato non attuabile.
In virtù di questo suggerimento la cliente aveva versato 3.000 €., salvo poi vedersi recapitare un avviso di accertamento di oltre 12.000 €. (interessi e sanzioni compresi) per un debito non più condonabile.
Per sanare la posizione i consulenti avevano quindi suggerito una rateizzazione dalla quale, ovviamente, era scaturito un ulteriore aggravio di spese.
Su questi presupposti era fondata la richiesta di danni esperita dalla cliente ai suoi consulenti.
Per contro i professionisti avevano presentato ricorso contro la Corte d’appello, la quale aveva considerato palese l’inadempimento dell’incarico, fondando la loro difesa sulla circostanza che il danno non poteva essere confermato in assenza di prove che:
- in caso di incontro con l’Agenzia l’esito sarebbe stato favorevole;
- la cliente avesse fornito ai consulenti tutta la documentazione necessaria, ivi compresa la procura ad agire per suo conto.
Non di meno avevano sostenuto che la responsabilità professionale dovesse essere esclusa in ragione della mancata congruità della documentazione fiscale prodotta rispetto agli studi di settore. Tale assunto traeva origine dalla circostanza che l’“attendibilità” - o meno - dei redditi denunciati ai fini fiscali non è imputabile al professionista che redige la dichiarazione Irpef, salvo prova contraria.
A parere della corte di legittimità, una volta appurato il conferimento dell’incarico e l’invio della documentazione, l’assenza all’incontro con l’Amministrazione finanziaria configura, a prescindere dall’esito, un comportamento negligente da parte del professionista.
A nulla rileva in tale contesto l’impossibilità di dimostrare che si sarebbe potuto evitare l’accertamento tributario in caso di adesione all’invito.
Sebbene infatti, come avallato dai giudici e precisato dai ricorrenti, la prestazione dei consulenti rappresenti un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è comunque legittimo che il committente pretenda dal professionista l’espletamento di ogni e qualsiasi atto volto alla soluzione bonaria (e meno onerosa) della controversia.