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IL PASTICCIO DEL RAVVEDIMENTO IVA

Dopo i primi controlli sulle comunicazioni ex art. 54 D.P.R. n. 633/1972 è emerso l’inevitabile ed insanabile contrasto fra il ravvedimento lungo e la regolarizzazione di eventuali debiti tributari derivanti dalle liquidazioni Iva periodiche non saldate alla scadenza.
Come noto infatti, una volta inviata telematicamente la comunicazione periodica non è più possibile accedere alla definizione agevolata, se non nella misura indicata nell'avviso bonario.
Tutto questo con buona pace della semplificazione tanto proclamata dall’Amministrazione finanziaria che, sovente, interviene con provvedimenti scoordinati e di difficile applicazione operativa che nulla hanno a che fare con le dichiarazioni di principio enunciate nella audizioni parlamentari.
Ineluttabile fallimento di questi obiettivi è rappresentato non solamente dal c.d."spesometro" relativo al primo semestre 2017 che ben sappiamo quali e quante difficoltà abbia comportato, ma anche – in via più generale - la modifica delle modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti al fine di migliorare la cooperazione e stimolare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance), così come proposta nella scheda di lettura della legge di Stabilità 2015.

All’atto pratico tutto questo si è tradotto in un aumento di adempimenti, una richiesta di informazioni sempre maggiori, responsabilità crescenti per gli operatori del settore, nonché la preclusione – in alcuni casi - alle agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso.

Tralasciando ogni sterile polemica e tornando sul focus del presente articolo, viene da chiedersi come sarà possibile coordinare l’ampliamento dei termini per effettuare il ravvedimento operoso, con i controlli sui versamenti correlati alle liquidazioni periodiche iva che, di fatto, vengono effettuati in tempo reale e richiedono la regolarizzazione secondo termini assai più rapidi.
Il pasticcio fiscale nasce dalla riformulazione dell’art. 13 D. Lgs. N. 472/97 ad opera dell'art. 16 D. Lgs. n. 158/2015; nel caso di specie veniva stabilito che, al fine di favorire la compliance fiscale, i termini entro i quali era possibile sanare una violazione connessa ad omessi o carenti versamenti delle imposte, fossero a tal punto dilatati da essere uniformati a quelli ordinariamente previsti per l’accertamento delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
In pratica sembrava essersi realizzato l’assioma in virtù del quale il potere di controllo fosse temporalmente uguale alla “difesa con sconto” finalizzata alla regolarizzazione dei pagamenti non effettuati nei termini.

Nella realtà invece, il disposto ex art. 13, c. 1-ter D.Lgs. n. 472/1997 neutralizza la più recente prescrizione e di fatto, in considerazione dei tempi estremamente rapidi di controllo del regolare versamento dell’imposta, inibisce l’accesso alla possibilità di ravvedere l’omesso versamento derivante dalla liquidazione periodica Iva.
In conclusione quindi è laconicamente chiaro come la norma che aveva l’intento di essere agevolativa (l’art. 16 del D. Lgs. 158/2015) è stata surclassata dall’istituzione di un nuovo adempimento periodico che ne vanifica l’efficacia.

Il 16 ottobre scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 il D.L. 16.10.2017, n.148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, nel quale, fra l’altro, è stata stabilita la riapertura della procedura di definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione”).

In particolare:
L’articolo 1 del decreto in commento ha notevolmente modificato l’art. 6 co. 3, lett. a) D.L. 193/2016, il quale aveva fissato la scadenza delle prime due rate relative alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) nei mesi di luglio e settembre 2017. Con la pubblicazione del DL 148 viene consentito, a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, di effettuare entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti saranno “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito. Non di meno sono ora ammessi alla definizione agevolata anche i contribuenti che in precedenza ne erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Nella nuova versione della rottamazione è infatti previsto che i contribuenti che si trovano in questa situazione potranno nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle previa presentazione di apposita istanza entro il 31 dicembre 2017 secondo le modalità che saranno definite e pubblicate sul sito internet dell’agente della riscossione entro martedì 31 ottobre.

Per il perfezionamento della nuova definizione agevolata occorrerà saldare:

  1. in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 l’importo delle predette rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione, il cui ammontare complessivo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018;
  2. nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione e formalizzate con comunicazione dell’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018.

Nell'istanza  di  adesione  il  debitore  è tenuto ad indicare il numero di rate in cui intende  effettuare il pagamento delle somme e assumerne il relativo impegno.

La presentazione della richiesta di definizione agevolata comporta l’automatica sospensione:

  • dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
  • degli obblighi di pagamento delle rate relative alle dilazioni concesse per i carichi oggetto della domanda di definizione in scadenza in data successiva al 31.12.2016;
  • di azioni esecutive, ovvero di iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche su carichi definibili; sono da escludere da tale computo i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
    1. non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
    2. non sia stata presentata istanza di assegnazione;
    3. non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per quanto non specificato finora devono ritenersi valide le vecchie prescrizioni ad eccezione della proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi dal 24.08.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Da ultimo si segnala che nel comma 4 dell’art. 1 in commento è stata prevista l’estensione dell’applicazione della rottamazione dei ruoli (rottamazione bis) ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016).

In tal caso la presentazione dell’istanza dovrà avvenire, in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet al più tardi il 31 ottobre 2017, entro il 15 maggio 2018.

Come nella vecchia versione, anche in questa la regolarizzazione potrà essere effettuata mediante pagamento in unica soluzione, ovvero a rate nel numero massimo di cinque di uguale importo, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Sarà l’agente di riscossione a comunicare preventivamente al debitore:

  1. l'avviso contenente i carichi per i quali dall’01/01/2017 al 30/09/2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento (entro il 31 marzo 2018);
  2. le somme dovute ai fini della definizione (entro il 30 giugno 2018)

Anche in questo caso, per i debiti relativi ai carichi dall’ 01/01 al 30/09/2017 oggetto di definizione agevolata, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali di precedenti dilazioni, scadenti in data  successiva alla presentazione dell’istanza. In ogni caso l’accesso alla definizione non è precluso anche se i versamenti relativi ai piani rateali in essere non siano in regola.