Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 un soggetto passivo, in possesso dello status di “esportatore abituale” può, nei limiti del plafond, di cui al comma 2 dello stesso articolo, acquistare ed importare beni e servizi senza essere soggetto all’applicazione dell’IVA.
Come noto, inoltre, il plafond in questione non può eccedere l’ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate:
• nell’anno solare precedente (plafond fisso);
• nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
L’esportatore abituale che effettua acquisti di beni e servizi in misura superiore al plafond disponibile può regolarizzare la propria posizione utilizzando una delle procedure riconosciute e ritenute ammissibili dall’Amministrazione Finanziaria. Più precisamente, come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 50/E/2002, punto 24.2, il contribuente può usufruire di tre diverse modalità, ovvero può:
• richiedere l’emissione di una nota di variazione IVA in aumento al fornitore / prestatore;
• emettere un’autofattura;
• contabilizzare l’IVA sugli acquisti in sede di liquidazione periodica.
A prescindere dalla modalità di regolarizzazione utilizzata, il contribuente è però tenuto a versare oltre all’imposta, gli interessi legali e le relative sanzioni.
Nel proseguo della nostra analisi riepilogheremo dapprima la procedura di utilizzo del plafond, predisponendo anche opportuni esempi pratici e in una seconda parte illustreremo, invece, le modalità di regolarizzazione dei cosiddetti “splafonamenti”.
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(tratto dal Quaderno settimanale 36/2016 del 10 ottobre 2016)